Nuove farmacie, criteri e competenze

Con due recenti pronunce (sezione Terza, n. 4667 e n. 4668/2013 del 19 settembre 2013) il Consiglio di Stato è tornato ancora una volta sulle questioni connesse alla cd.  “riforma Monti”, cioè all’applicazione dell’art. 11 del decreto legge n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012. Nel limitato spazio a disposizione, proponiamo una sintesi delle autorevoli opinioni dei giudici di Palazzo Spada, soffermandoci sulle questioni maggiormente dibattute nei mesi scorsi.

I pareri dell’ASL e dell’Ordine provinciale dei farmacisti

E’ legittimo che i pareri dell’ASL e dell’Ordine siano acquisiti in un momento successivo all’emanazione del provvedimento istitutivo delle nuove sedi, quando la norma di legge prevede che tali enti siano “sentiti” in fase di formazione dell’atto perché possano apportare il proprio contributo? Le pronunce qui commentate non si spingono fino a questo punto, ma è innegabile che i giudici vedano con favore la conservazione del contenuto sostanziale del provvedimento istitutivo delle farmacie, oltre alla correttezza formale della procedura. Nella fattispecie, si è ritenuto “verosimile che l’amministrazione comunale si sia attenuta (erroneamente) alla prassi seguita con la normativa anteriore, quando la delibera comunale non era l’atto conclusivo del procedimento: in sostanza, il Comune ha chiesto ai due organismi consultati di esprimere un parere sulla delibera, quasi sottintendendo che si riservava di deliberare nuovamente, ove i pareri lo avessero reso necessario”. Pertanto, “ si deve riconoscere che la procedura seguita è stata irrituale. Ma non ci si può nascondere il fatto che tanto l’A.S.L., quanto l’Ordine provinciale dei farmacisti, non hanno fatto osservazioni critiche, né proposte concrete. I rispettivi pareri sono stati formulati in termini assolutamente generici. Quello dell’A.S.L. è una mera formula di stile, che di fatto lasciava il Comune libero di decidere come volesse. Quello dell’Ordine professionale, apparentemente più dettagliato, è un anonimo riepilogo di criteri generali ben noti e pacifici, privo di ogni riferimento a situazioni concrete, e come tale parimenti utile (o inutile) in qualsivoglia Comune. Né l’uno né l’altro contenevano alcunché che desse al Comune di … il motivo di modificare le proprie decisioni o quanto meno di rimeditarle”. La conclusione, a prescindere dalla fattispecie concreta oggetto di giudizio, sembrerebbe la seguente: l’acquisizione tardiva dei pareri dell’ASL e dell’Ordine provinciale dei farmacisti di per sé può non viziare il provvedimento istitutivo della sede, qualora tali pareri, per la loro genericità, non apportino elementi utili alla formazione della volontà amministrativa. Il che conferma quanto più volte si è osservato in passato, a proposito del ruolo dell’Ordine provinciale dei farmacisti: solo un intervento attivo, con apporto sostanziale di elementi istruttori e con l’assunzione di posizioni chiare nell’interesse generale del servizio, dove necessario, consente all’Ordine di “pesare” davvero nella formazione del provvedimento di revisione della pianta organica.

Avv. Quintino Lombardo

Cavallaro, Duchi & Lombardo – Studio Legale, Milano e Roma