Negli ultimi tempi questo tema è divenuto materia di non poche disquisizioni tra esperti, giuristi e addetti ai lavori.

Nelle due circolari 10 ottobre 2022, Uff. Prot. n. PROMO/14821/460/F7/PE, e 15 dicembre 2023 Uff. Prot.n° UL/ AC/18568/557/F7/PE, “Sicurezza nei luoghi di lavoro. Preposto”, Federfarma aveva comunicato la variazione normativa specifica e le sue successive implicazioni.

Il punto di partenza è costituito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, di riforma del decreto legislativo n. 81/2008 (cosiddetto Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), che ha introdotto l’obbligo, penalmente rilevante, di individuare un preposto incaricato di effettuare la vigilanza operativa periodica su tutte le situazioni pericolose nell’ambito lavorativo. In realtà, questa minirivoluzione, non esclusivamente intervenuta per precisare il ruolo del preposto, ha introdotto significative modifiche, che qualcuno definisce minori, che è importante evidenziare al fine della comprensione di un quadro di insieme piuttosto significativo, nel quale poi inserire la figura del preposto in farmacia.

Con la legge n. 215/2021, il Legislatore ha deciso di rafforzare ulteriormente le misure già contenute nel decreto-legge n. 146/2021, prevedendo un’ulteriore stretta per le aziende che non rispettino e/o non facciano rispettare la normativa contenuta nel D.Lgs. n. 81/2008. L’intervento normativo è contenuto nel Capo III, Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, agli art. 13 e 13-bis, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215.

L’ampiezza dell’intervento normativo può leggersi sicuramente come una miniriforma del D.Lgs. n. 81/2008, con precipuo riferimento al Titolo I. In sede di conversione e con l’obiettivo evidente di innalzare il livello complessivo delle tutele prevenzionistiche sostanziali, il legislatore ha integralmente sostituito l’Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008, intervenendo anche su 14 articoli dello stesso. Saranno trattati solo quelli più correlati alla realtà della farmacia.

La vigilanza

Sono innumerevoli le volte in cui, durante i corsi di formazione, è stata fatta la stessa domanda: “Possiamo sapere quali sono i soggetti che possono venire in farmacia a fare controlli e/o verifiche?”. L’art. 13, D.Lgs. n. 81/2008, ha modificato il comma 1 attribuendo le competenze, in tema di vigilanza in materia di salute e sicurezza, anche all’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), equiparandole a quella finora spettanti al sistema delle Regioni con le Asl. In sostanza, il legislatore ha previsto che la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia svolta in modo paritario dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio e dall’Ispettorato nazionale del lavoro mediante le sue sedi territoriali.

I provvedimenti

Nell’ottica di ridurre gli infortuni sul lavoro, la nuova formulazione dell’art. 14 ha previsto un rilevante aggravamento delle sanzioni per le violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eliminando, in capo agli ispettori dell’Inl, qualsivoglia discrezionalità nell’irrogazione del provvedimento sospensivo, il quale sarà applicato ogni qualvolta siano rilevate le violazioni previste dall’Allegato I alla legge n. 215/2021.

Il comma 1, art. 14, per esempio, ha disposto che l’Ispettorato nazionale del lavoro deve adottare un provvedimento di sospensione quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui al nuovo Allegato I, che elenca tassativamente le gravi violazioni da cui scaturisce il provvedimento degli organi ispettivi (Inl e Asl).

I casi di gravi violazioni sulla sicurezza sul lavoro, elencati nello stesso Allegato I, che fanno scattare la sospensione sono:

  • mancata elaborazione del Dvr (Documento di valutazione dei rischi);
  • mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione;
  • mancata formazione e addestramento;
  • mancata costituzione del Servizio di prevenzione e protezione;
  • mancata elaborazione del Pos;
  • mancata fornitura dei Dpi contro le cadute dall’alto;
  • mancanza protezione contro il vuoto;
  • mancata applicazione delle armature di sostegno;
  • lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi elettrici;
  • presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi;
  • mancanza di protezione contro contatti diretti e indiretti;
  • omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza, segnalazione o controllo;
  • mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.Inoltre, occorre evidenziare che il comma 15 ha previsto, per il datore di lavoro (Ddl) che non ottempera al provvedimento di sospensione, la punibilità con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Le nuove sanzioni

Purtroppo, non sono pochi coloro che hanno “scoperto” che il D.Lgs. n. 81/2008 ha previsto, parallelamente agli obblighi, una serie di sanzioni anche molto rilevanti sul piano amministrativo, civile e penale.

Per il datore di lavoro e il dirigente, oltre a quelle già esistenti, le modifiche riguardano sia l’aggiunta all’art. 55, comma 5, lettera c), D.Lgs. n. 81/2008, del nuovo comma 7-ter, art. 37, sia la riscrittura della lettera d), stesso art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, con l’indicazione della punibilità con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, per la violazione degli artt. 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo, e 8-bis.

Le modifiche introducono, coerentemente con l’estensione delle funzioni e delle responsabilità, le nuove ipotesi sanzionatorie per il preposto. Mentre l’obbligo di fondo, oggi integrato, ricade nell’art. 19, comma 1, lettere a), c), e) e f), e nella sanzione già prevista per il suo inadempimento (con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro), viene sanzionata penalmente anche l’inosservanza del nuovo obbligo introdotto alla lettera f-bis), art. 19 (“in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”). I

n questo modo, si vincola il preposto a svolgere effettivamente le azioni correttive e informative, verso il lavoratore e verso dirigente e datore di lavoro.