Dal 1° gennaio 2025 è entrato in vigore per i farmacisti l’obbligo di segnalare, in modalità elettronica, le quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati per l’anno 2024 in corso di allestimento di preparazioni estemporanee.
Si tratta di una riconferma che fa riferimento alla Legge 376/2000 e al DM attuativo 24 ottobre 2006, successivamente integrato e/o modificato dai DM 18 novembre 2010 e DM 28 febbraio 2019.
Le modalità di trasmissione
Solo per via elettronica e esclusivamente da una casella PEC (Posta Elettronica Certificata) alla casella PEC del Ministero della Salute e specificatamente all’indirizzo: ril.doping@postacert.sanita.it. Sono queste le direttive, sole ed uniche, per la comunicazione dei dati delle quantità di sostanze dopanti impiegate in riferimento all’anno appena trascorso in farmacia dai singoli dispensari e/o laboratori.
Resta quindi inteso che altre vie di trasmissione, ovvero files inviati da caselle non PEC, non saranno presi in considerazione. Ultimo termine per l’invio dei dati è stato il 31 gennaio 2025.
Le eccezioni
- Sono escluse dalla richiesta di segnalazione, ai sensi dell’ultimo decreto di revisione, DM 25 giugno 2024, le sostanze proibite per doping, appartenenti alle classi e secondo le modalità/quantità previste, qui sotto elencate:
• Salbutamolo per via inalatoria: al massimo 1600 microgrammi nell’arco delle 24 ore, in dosi frazionate senza superare la dose di 600 microgrammi nelle 8 ore, a decorrere da quando viene somministrata la prima dose; Formoterolo per via inalatoria: dose massima erogata 54 microgrammi nell’arco delle 24 ore; Salmeterolo per via inalatoria: dose massima 200 microgrammi nell’arco delle 24 ore; Vilanetrolo per via inalatoria: dose massima 25 microgrammi nell’arco delle 24 ore.
• Quantità di drospirenone e pamabromo; quantità di inibitori dell’anidrasi carbonica per somministrazione topica per uso oftalmico, quali ad esempio dorzolamide, brinzolamide.
• Quantità di felipressina per somministrazione locale in anestesia dentale.
• Quantità di Clonidina (S6); quantità di derivati dell’imidazolina per uso dermatologico, nasale, oftalmico o otico, fra cui a titolo di esempio brimonidina, clonazolina, fenoxazolina, indanazolina, nafazolina, oximetazolina, tetrizolina, tramazolina, xilometazolina e gli stimolanti inclusi nel Programma di Monitoraggio 2024. Rientrano in questi ultimi: bupropione, caffeina, nicotina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradrolo e sinefrina.
• Glucocorticosteroidi (S9): altre vie di somministrazione, compresa inalatoria e topica: dentale-intracanalare, dermica, intra-nasale, oftalmologica, perianale, non sono proibite quando usate nelle dosi e nelle indicazioni terapeutiche autorizzate.
Particolarità e avvertenze
Si fa presente che a far data dal 1° gennaio 2018, il cannabidiolo non rientra più tra le sostanze dopanti, quindi non più oggetto di specifica segnalazione. Mentre BPC-157, 2,4-dinitrofenolo (DNP) e gli attivatori della Troponina (Reldesemtiv e Tirasemtiv) sono ora proibiti come Sostanze non approvate (S0), in funzione di una recente rivalutazione, pertanto aggiunti nella categoria “S0” a titolo esemplificativo.
L’elenco pubblicato sul sito della WADA (Agenzia Mondiale Antidoping) e sul DM 25 giugno 2024 sono gli strumenti di informazione ufficiali, parte integrante e sostanziale delle sostanze dopanti 2024, cui attenersi per le segnalazioni.
Altri link di riferimento
Ulteriori informazioni necessarie: l’elenco contenente i principi attivi inseriti nelle classi di sostanze vietate per doping e per la compilazione e trasmissione delle segnalazioni il modulo on line.