Il Regolamento cosmetico (Reg. CE 1223/2009) disciplina specifiche figure che rappresentano i “soggetti giuridici” principali del processo di immissione in commercio e messa a disposizione dei prodotti cosmetici all’interno del settore cosmetico europeo. Tra questi, il distributore ricopre un ruolo fondamentale nella catena di fornitura e approvvigionamento, differenziandosi dalla Persona Responsabile come anche dall’importatore.
La sua figura è ben definita dal Regolamento CE n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, che lo identifica come “qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione un prodotto cosmetico sul mercato comunitario”. Nell’ottica di stabilire un mercato ispirato alla tutela della salute umana, l’art. 6 del Reg. CE 1223/2009 stabilisce gli obblighi per i distributori, chiamandoli a cooperare altresì con le autorità competenti “per qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi presentati dai prodotti che essi hanno reso disponibili sul mercato”.
Garantire conformità normativa
Il legislatore europeo ha improntato la distribuzione di prodotti cosmetici secondo un modello di circolazione vigilata, che bilanciasse la libertà economica degli operatori del settore cosmetico con la protezione della salute dei consumatori, rafforzata dal principio della responsabilità per la sicurezza del prodotto.
Un ruolo importante che il legislatore ha attribuito al distributore è di garantire la conformità normativa dei prodotti cosmetici prima di mettere a disposizione i prodotti sul mercato. A norma dell’art. 6 del Reg. CE 1223/2009 il distributore ha l’obbligo di verificare che i prodotti cosmetici da lui commercializzati siano conformi ai requisiti del Regolamento Cosmetico.
Il Distributore, inoltre, è chiamato a collaborare con la persona responsabile e le autorità competenti degli stati membri per garantire la sicurezza del prodotto cosmetico.
Verifica e adempimenti
Sia prima di rendere il prodotto cosmetico disponibile sul mercato sia quando il prodotto cosmetico è già in commercio e il distributore ne assume per la prima volta la distribuzione, questi deve verificare la conformità dell’etichettatura e la presenza sull’etichetta di tutte le informazioni obbligatorie previste per legge e secondo i requisiti linguistici richiesti. Inoltre, deve accertare che non sia decorso il termine di durata minima previsto dall’art. 19 Reg. CE 1223/2009, paragrafo 1, lett. c), nonché assicurare condizioni di trasporto e di stoccaggio adeguate alla tipologia e caratteristiche del prodotto in modo da non compromettere la conformità ai requisiti del regolamento.
Quanto, invece, agli obblighi di non commercializzazione, questi intervengono qualora il distributore ritenga o abbia motivo di ritenere che un prodotto cosmetico non sia conforme ai requisiti previsti dalla normativa cosmetica: il distributore è obbligato a non rendere disponibile il prodotto sul mercato fino a quando il cosmetico non sia reso conforme ai requisiti applicabili.
Qualora il prodotto sia già reso disponibile sul mercato, il distributore deve verificare che siano adottate le misure necessarie per rendere conforme il prodotto, oppure “se del caso” ritirarlo o richiamarlo.
La distribuzione di cosmetici in farmacia
Le farmacie rappresentano un canale di vendita potenzialmente ideale per la vendita di prodotti cosmetici, sia per la capillarità con cui sono distribuite sul territorio, sia per la fiducia che i consumatori ripongono in tali attività commerciali, percepite dal pubblico come esercizi aventi come obiettivo il mantenimento dello stato di salute dei loro clienti.
Nella vendita di prodotti cosmetici, per via del percorso di studi svolto, i farmacisti si presentano come figure altamente professionali con una comprovata preparazione in materia di salute e di benessere, che favorisce una consulenza qualificata nella scelta dei prodotti cosmetici più adatti alle esigenze dei clienti.
Merita ricordare che la vendita di prodotti cosmetici in farmacia non è soggetta alle stesse rigorose regole previste dalla vendita di medicinali. Le norme relative alla distribuzione dei cosmetici sono contenute nel Regolamento CE 1223/2009, che stabilisce all’articolo 6 che i prodotti cosmetici siano stoccati in condizioni tali da preservarne la qualità e l’integrità del prodotto cosmetico.
Le farmacie sono agevolate dall’adozione di sistemi di gestione e controllo della qualità imposti dalle linee guida sulle buone pratiche di distribuzione dei medicinali, che permettono un approccio alla gestione dei prodotti tale da garantire processi, attività, controllo e monitoraggio che assicurano la massima sicurezza di tutti i prodotti destinati alla clientela.