Reintegro dell’aloe con le dovute precauzioni. È stato annullato lo scorso 13 novembre dal Tribunale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2021/468, che vietava l’utilizzo di aloina, emodina, aloe-emodina e dantrone, insieme ai preparati di Aloe spp. contenenti derivati idrossiantracenici. La sentenza molto attesa annulla la regola che costringeva a utilizzare solo le parti interne della foglia per il rischio genotossico e cancerogeno.

I motivi dell’annullamento

Il regolamento vietava la commercializzazione di aloe e dei suoi preparati contenenti derivati dell’idrossiantracene (HAD) negli alimenti, oltre a imporre restrizioni sulla vendita di piante come senna, rabarbaro, frangula e cascara. Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1925/2006, l’inclusione di una sostanza o di un ingrediente nell’allegato III, parte A, che ne prevede il divieto, deve essere giustificata solo in presenza di prove concrete di un effetto nocivo sulla salute: sarebbe questo la prima e più importante motivazione scritta nella sentenza e che ha portato alla nuova decisione da parte della Corte Europea. Inoltre, anche l’assenza di dati scientifici sufficienti o la mancata identificazione di un livello di sicurezza per il consumo di queste sostanze, secondo gli esperi, non giustificano il divieto assoluto. Come a dire che ogni decisone in materia di annullamento, ripristino, revisione o altro deve basarsi, oltre che sul regolatorio, su valutazioni che tengano conto della quantità di sostanza consumata in una dieta equilibrata e varia e di cui si venga a dimostrare l’effettiva pericolosità per la salute del consumatore. Ancora la Corte, a supporto della propria decisione, ha precisato che non sarebbero stati rispettati i criteri normativi e scientifici che hanno portato alle restrizioni previste dal Regolamento 2021/468: una considerazione che sembra sottolineare la necessità di privilegiare nei criteri di valutazione il rischio piuttosto che la pericolosità, al fine di garantire decisioni scientificamente fondate e basate su stime oggettive.

L’ultima parola del Giudice europeo

Occorre avere dimostrazioni certe, così si è espresso il giudice, chiarendo che il divieto di aggiungere un ingrediente o specifiche sostanze a un alimento è “imputabile” a quantità che una volta ingerite, raggiungano livelli significativamente superiore a quelli normalmente assunta in una dieta equilibrata e varia e di cui sia stato accertato un reale effetto nocivo sulla salute. Allo stato attuale non vi sarebbero questi capi di accusa, portando quindi all’annullamento de Regolamento precedentemente in vigore.

Tutti i divieti contenuti nel Regolamento 2021/468 non hanno più diritto di applicazione, ad eccezione di quelle sul dantrone. La Commissione Europea ha un termine di due mesi, decorrente dalla notifica della sentenza, per presentare un’eventuale impugnazione su questioni di diritto dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.


Fonte: Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 13 novembre 2024: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62021TJ0189&qid=1731508398915