Dopo circa due anni di trattazione il Senato ha approvato il Disegno di Legge “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”. Alla fine è stato necessario un emendamento del Governo, sostitutivo dell’intero articolato proposto dalla Commissione competente, sul quale è stato posto il voto di fiducia non senza qualche critica come nel caso del senatore D’Ambrosio Lettieri che giudica il comportamento dell’esecutivo un “atto di prepotenza e di irresponsabilità”.
ll Ddl concorrenza e le farmacie
Riguardo il mondo delle farmacie, il Ddl (commi da 158 a 166) prevede l’incremento della concorrenza, almeno questo è l’intento dichiarato, attraverso la modifica della legge 8 novembre 1991 n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), con l’apertura della titolarità dell’esercizio anche alle società di capitali (comma 158).
Il legislatore ha previsto comunque delle limitazioni indicando l’incompatibilità con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e dell’informazione scientifica del farmaco nonché con l’esercizio della professione medica. Limiti anche rispetto al controllo delle farmacie che non può superare il 20% di quelle esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma. A vigilare sul rispetto delle disposizioni ci sarà l’Autorità per la concorrenza e il mercato (comma 160).
Evidentemente le restrizioni introdotte non hanno convinto gli addetti ai lavori se si considerano le parole della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani che indicano come in questo modo “non si pongono limitazioni efficaci al numero delle farmacie che ciascun soggetto economico può possedere, aprendo la strada alla costruzione di posizioni dominanti se non di veri e propri oligopoli: l’opposto di quanto dovrebbe realizzarsi con la concorrenza. Attualmente il limite del 20% a livello regionale consente a soli cinque soggetti il possesso di tutte le farmacie a livello nazionale”.
Tornando alle novità introdotte dal provvedimento si segnalano la possibilità in determinati casi – comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti – del trasferimento della farmacia (comma 162) nonché la considerazione degli attuali orari e dei turni di apertura e di chiusura come livelli minimi per lo svolgimento dei servizi (comma 166).
I tempi di approvazione
Adesso il Ddl passa all’altro ramo del Parlamento, la Camera dei Deputati, per la definitiva approvazione che dovrebbe avvenire in tempi brevi anche perché “l’approvazione della Legge annuale per la concorrenza in tempi rapidi è un obiettivo imprescindibile, insieme all’immediata definizione di un appropriato strumento legislativo a cui affidare i prossimi passi in materia di liberalizzazioni”. Almeno così è scritto nel Documento di Economia e Finanza (Def) recentemente presentato dal Governo.