«Le cause di incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte all’interno degli ordini professionali devono essere accertate non dall’Autorità nazionale anticorruzione, ma dalla Giunta delle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai sensi della normativa vigente in tema di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità». Così si legge nella delibera dell’Autorità nazionale Anticorruzione del 9 gennaio 2015 a firma del presidente, Raffaele Cantone.
La domanda, che ha dato origine a questa risposta, è stata posta dal sen. Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli ordini dei farmacisti, il 5 gennaio 2015.
La nuova delibera di Cantone fa riferimento alla precedente n. 145/2014 dello scorso ottobre, nella quale l’Autorità ritenne corretto applicare le disposizioni della legge Severino agli ordini e ai collegi professionali, ma precisa che «l’art. 11, primo comma del d.lgs. n. 39/2013 statuisce solo le incompatibilità tra gli incarichi “amministrativi” all’interno di enti pubblici e le cariche di governo, mentre le incompatibilità previste dai successivi articoli e commi sul punto fanno riferimento soltanto alle funzioni pubbliche elettive eventualmente ricoperte a livello regionale e locale».
Per mettere un punto definitivo a questa vicenda dovrebbe, infine, esprimersi in merito la Giunta delle elezioni del Senato.