E-commerce farmaceutico: la guida di Federfarma in sintesi

Posso vendere i farmaci tramite app? Devo mettere il logo del ministero nel caso dei dispositivi medici? E come mi devo regolare con i prezzi? Sono alcune delle domande che si pongono i farmacisti che hanno deciso di implementare l’e-commerce, un canale di vendita relativamente nuovo, che, proprio in quanto tale, suscita dubbi e interrogativi.

Per chiarire le perplessità, Federfarma, in collaborazione con il Movimento consumatori, ha di recente pubblicato La vendita online. Tutti gli adempimenti a carico delle farmacie, una sorta di vademecum messo a punto per titolari e collaboratori. Eccone una sintesi, realizzata con l’intento di rispondere ai quesiti più frequenti dei professionisti.

e-commerce farmaceutico
L’e-commerce farmaceutico è un canale di vendita relativamente nuovo che, proprio in quanto tale, suscita dubbi e interrogativi.

Logo

È obbligatorio apporre il logo identificativo nazionale del ministero della Salute su ciascuna pagina del sito che mette in vendita i farmaci (in Italia è possibile vendere online solo quelli senza ricetta). Al contrario, è vietato utilizzare il logo per altre attività di e-commerce della farmacia, come ad esempio la vendita di cosmetici, dispositivi medici, integratori alimentari.

Prezzo

Per quanto riguarda i farmaci, il prezzo dovrà essere obbligatoriamente uguale a quello praticato in farmacia. Questo obbligo non si applica, tuttavia, alla vendita di altri prodotti, come cosmetici o medical device, per il quali il prezzo può differire rispetto a quello esposto in farmacia.

Adempimenti speciali

Sussistono obblighi informativi specifici per la vendita online di alimenti, nutraceutici, prodotti per celiaci, alimenti addizionati di vitamine e minerali, prodotti senza lattosio, integratori alimentari, dispositivi medici. Risultano, invece, esclusi da tali obblighi gli alimenti destinati ai lattanti, quelli a fini medici speciali e i sostituti della razione alimentare per il controllo del peso.

Recesso

Il diritto di recesso da parte del consumatore non vale per farmaci, dispositivi medici e alimenti venduti online. Per quanto riguarda gli altri prodotti, l’utente dispone di 14 giorni per comunicare di volersi avvalere di questo diritto, senza dover fornire spiegazioni, e di ulteriori 14 giorni per restituire il bene. Il titolare è tenuto al rimborso entro 14 giorni dalla restituzione del prodotto, utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dall’utente.

Adempimenti fiscali

La vendita di farmaci online si configura come un commercio elettronico indiretto, per il quale non c’è l’obbligo di emissione di un documento fiscale (fattura, scontrino). Per il farmacista sussiste, in ogni caso, l’obbligo di annotare i corrispettivi delle cessioni nell’apposito registro. Ogni sito deve comunque obbligatoriamente prevedere un campo dove il paziente può inserire il codice fiscale, al fine di consentirgli la detrazione.

Privacy

Dopo aver letto sul sito della farmacia l’informativa sui dati personali prevista dall’articolo 13 del Regolamento 679 del 2016 dell’Unione europea, l’utente può rilasciare i propri dati personali e il consenso al loro trattamento per l’acquisto dei farmaci. La farmacia dovrà riporre questi ultimi in un involucro non trasparente in modo da non consentirne l’identificazione da parte di terzi. Qualora la farmacia intenda acquisire l’indirizzo e-mail dell’utente per trasmettere varie comunicazioni, sia sanitarie che commerciali (per esempio, l’offerta su determinati prodotti) deve acquisire un apposito consenso, distinto da quello precedente.

Distribuzione

In accordo con le buone pratiche di distribuzione, i medicinali vanno trasportati in modo che:

  • il loro documento di identificazione non vada smarrito;
  • non siano contaminati da altri prodotti o materiali;
  • siano previste misure adeguate in caso di spargimento di prodotti o di rottura dei contenitori;
  • siano al sicuro, cioè non sottoposti a calore diretto, freddo, luce, umidità, né all’attacco di microrganismi o insetti. In ogni caso, è vietato il trasporto promiscuo.

Spese di spedizione

È ammissibile cancellare le spese di spedizione al raggiungimento di un determinato importo a condizione che tale agevolazione sia adottata non soltanto per i farmaci, ma anche per tutti gli altri prodotti venduti online.

Grossista

Dalla disposizione che vieta la vendita online di farmaci da parte dei grossisti, deriva l’obbligo per la farmacia di vendere in rete solo i farmaci acquistati dalla farmacia stessa e conservati nel proprio magazzino. In altre parole, il farmacista può vendere sul sito solo i medicinali di cui è già in possesso, con la conseguenza che, qualora fosse sprovvisto del farmaco richiesto, deve, prima di spedirlo, entrarne materialmente in possesso, non potendo chiedere al grossista di recapitarlo direttamente al cliente. Questa condizione si applica anche alle farmacie che detengono la licenza di operare in qualità di distributore intermedio.

App

Con la circolare del 10 maggio 2016, il ministero della Salute ha chiarito che non è consentito l’utilizzo di applicazioni mobili per smartphone o tablet per la vendita di farmaci online.